Art. 23.
(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto).

      1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza,

 

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al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
      2. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio, ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, destinato a prestare servizio in scuole situate nei Paesi suddetti o che dipendono da tali Paesi ovvero da organismi o enti internazionali.
      4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.